Art. 15

In vigore dal 17 nov 2009
1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla notifica tra le parti della conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore. 2.   Ciascuna parte può chiedere consultazioni al fine di valutare eventuali modifiche al presente accordo. 3.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore alle condizioni di cui al paragrafo 1.
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Art. 15 Decisione (UE) 2010/348 — Testo vigente | Portale Normativo