Art. 11

In vigore dal 17 nov 2009
1.   L’autorità competente di una parte di cui all’ informa immediatamente l’autorità competente dell’altra parte di eventuali casi provati o sospetti di trasmissione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate fornite da quest’ultima, conduce indagini e ne riferisce i risultati all’altra parte. 2.   Le autorità competenti delle parti di cui all’ stabiliscono, caso per caso, una procedura volta a determinare, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti, azioni o misure correttive proporzionate da adottare alla luce delle conseguenze o del pregiudizio subito. 3.   Ciascuna parte adotta misure adeguate e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari nei casi in cui una persona sia responsabile di aver compromesso informazioni classificate. Le misure adottate in questo contesto possono dar corso ad un’azione legale, eventualmente anche penale, contro la persona in questione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari.
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