Art. 16

In vigore dal 17 nov 2009
Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica. Nonostante la denuncia, gli obblighi relativi alla protezione di tutte le informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo conformemente alle disposizioni dello stesso restano d’applicazione. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Rostov-on-Don, addì primo giugno duemiladieci, in due copie ciascuna nelle lingue russa e inglese. Per il governo della Federazione russa Per l’Unione europea
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:348:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo