Art. 3
In vigore dal 17 nov 2009
1. Ai fini del presente accordo si intende per «UE» il Consiglio dell’Unione europea (in seguito «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione europea.
2. Ai fini del presente accordo, per la Federazione russa, gli organi autorizzati ad attuare l’accordo medesimo sono le autorità del governo federale della Federazione russa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:348:oj#art-3-6