Art. 3

In vigore dal 17 nov 2009
1.   Ai fini del presente accordo si intende per «UE» il Consiglio dell’Unione europea (in seguito «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione europea. 2.   Ai fini del presente accordo, per la Federazione russa, gli organi autorizzati ad attuare l’accordo medesimo sono le autorità del governo federale della Federazione russa.
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