Art. 6
In vigore dal 25 mag 2009
1. L’ è applicabile in caso di recrudescenza delle malattie elencate all’, paragrafo 1 anche se il territorio in cui la malattia si sviluppa è oggetto di un programma di eradicazione conformemente all’.
2. L’ è applicabile qualora sul territorio di uno Stato membro si manifesti la malattia di Newcastle.
Tuttavia non sarà accordato alcun contributo finanziario della Comunità per la fornitura del vaccino o l’esecuzione della vaccinazione, salvo che la Commissione decida, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, di autorizzare il ricorso alla vaccinazione a talune condizioni e per un periodo e una regione limitati.
3. Le disposizioni dell’, ad esclusione di quelle previste al paragrafo 2, quarto trattino e al paragrafo 6, secondo trattino, sono applicabili in caso di comparsa di una zoonosi contemplata dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (13), purché tale comparsa costituisca un rischio immediato per la salute pubblica. Il rispetto di tale condizione è constatato all’atto dell’adozione della decisione prevista all’, paragrafo 4 della presente decisione.
Storico versioni
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