Art. 10

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Se la comparsa o la propagazione in un paese terzo di una delle malattie di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 e all’, paragrafo 1, può costituire un pericolo per la Comunità, quest’ultima può contribuire alle azioni di lotta di detto paese contro tale malattia, fornendo un vaccino o finanziando l’acquisto del medesimo. 2.   L’azione di cui al paragrafo 1, nonché le sue modalità di esecuzione, le condizioni a cui la stessa può essere subordinata e il livello del contributo finanziario della Comunità sono determinati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 10 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo