Art. 4
In vigore dal 25 mag 2009
1. Il presente articolo e l’, paragrafi 4 e 5, si applicano nel caso in cui l’influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro.
2. Lo Stato membro interessato ottiene un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’influenza aviaria se sono state applicate in modo completo ed efficace, in ottemperanza della legislazione comunitaria in materia, le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (11) e se, nel caso della soppressione di animali di specie sensibili colpiti o contaminati o che si suppone che siano stati colpiti o contaminati, i proprietari del bestiame sono stati indennizzati in modo rapido e adeguato.
3. Il contributo finanziario della Comunità ripartito, se del caso, in più quote, ammonta:
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al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l’indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività e per il valore delle uova distrutte,
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al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per la distruzione degli animali e dei loro prodotti, pulizia e disinfezione dell’azienda e del materiale, distruzione degli alimenti contaminati e distruzione dei materiali contaminati, qualora questi non possano essere disinfettati,
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nel caso in cui la vaccinazione di emergenza sia stata decisa a norma dell’articolo 54 della direttiva 2005/94/CE, al 100 % delle spese per la fornitura del vaccino e al 50 % delle spese per l’esecuzione della vaccinazione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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