Art. 1
In vigore dal 25 mag 2009
La presente decisione stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a:
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azioni veterinarie specifiche,
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azioni di controllo nel settore veterinario,
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programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi.
La presente decisione non pregiudica la possibilità per taluni Stati membri di beneficiare di un contributo finanziario della Comunità superiore al 50 %, in virtù del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (10).
Storico versioni
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