Art. 8
In vigore dal 25 mag 2009
1. Lo Stato membro che sia direttamente minacciato dalla comparsa o dalla propagazione, nel territorio di un paese terzo o di uno Stato membro, di una delle malattie di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafi 1 e 2 o all’, paragrafo 1 o all’allegato I, informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle misure che intende adottare per proteggersi.
2. Non appena possibile, il comitato esamina la situazione. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, possono essere decise tutte le misure appropriate per far fronte alla situazione, in particolare la creazione di una zona cuscinetto vaccinale e la concessione di un contributo finanziario della Comunità a favore di misure specifiche ritenute necessarie per il successo dell’azione intrapresa.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 definisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità.
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