Art. 11

In vigore dal 25 mag 2009
1.   La Commissione effettua controlli in loco in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare, sotto l’aspetto veterinario, l’applicazione delle misure previste. 2.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare i controlli di cui al paragrafo 1 e, in particolare, per garantire che gli esperti dispongano di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari per valutare la realizzazione delle azioni. 3.   Le disposizioni generali d’attuazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la frequenza e le modalità di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, la designazione degli esperti veterinari e la procedura che questi ultimi devono seguire per elaborare la loro relazione, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 11 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo