Art. 16

In vigore dal 25 mag 2009
Le azioni e modalità di esecuzione delle azioni di cui all’, le condizioni cui possono essere soggette e l’entità del contributo finanziario della Comunità sono fissate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3.
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Art. 16 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo