Art. 19
In vigore dal 25 mag 2009
La Comunità partecipa all’attuazione di una politica d’informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine animale fornendo un contributo finanziario per:
a)
la creazione e lo sviluppo di strumenti informatici, tra cui una banca dati appropriata per:
i)
la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale;
ii)
la divulgazione delle informazioni di cui al punto i) alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori tenendo conto, se del caso, delle interfacce con le banche dati nazionali;
b)
la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della salvaguardia del benessere degli animali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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