Art. 19

In vigore dal 25 mag 2009
La Comunità partecipa all’attuazione di una politica d’informazione nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza degli alimenti di origine animale fornendo un contributo finanziario per: a) la creazione e lo sviluppo di strumenti informatici, tra cui una banca dati appropriata per: i) la raccolta e la conservazione di tutte le informazioni relative alla normativa comunitaria nel settore della salute animale, della salvaguardia del benessere degli animali e della sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale; ii) la divulgazione delle informazioni di cui al punto i) alle autorità competenti, ai produttori e ai consumatori tenendo conto, se del caso, delle interfacce con le banche dati nazionali; b) la realizzazione degli studi necessari per la preparazione e lo sviluppo della normativa nel settore della salvaguardia del benessere degli animali.
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Art. 19 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo