Art. 20

In vigore dal 25 mag 2009
Le azioni di cui all’, nonché le relative modalità di esecuzione e l’entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:470:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo