Art. 14

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Il presente articolo è applicabile qualora nel territorio di uno Stato membro si manifesti l’afta epizootica. 2.   Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’afta epizootica a condizione che siano immediatamente applicate le misure previste all’, paragrafo 2 e le disposizioni appropriate della direttiva 2003/85/CE. 3.   Le disposizioni dell’, paragrafo 4 sono applicabili. 4.   Fatte salve le misure di sostegno che devono essere prese nell’ambito delle organizzazioni comuni dei mercati per sostenere il mercato, il contributo finanziario specifico a titolo della presente decisione è pari al 60 % delle spese sostenute dallo Stato membro per: a) l’indennizzo dei proprietari per: i) l’abbattimento e la distruzione degli animali; ii) la distruzione del latte; iii) la pulizia e la disinfezione dell’azienda; iv) la distruzione degli alimenti contaminati e, qualora non possano essere disinfettati, dei materiali contaminati; v) le perdite subite dagli allevatori per le restrizioni alla commercializzazione di animali d’allevamento e di ingrassamento al pascolo in seguito alla reintroduzione della vaccinazione d’urgenza, conformemente all’articolo 50, paragrafo 3, della direttiva 2003/85/CE; b) l’eventuale trasporto delle carcasse verso le imprese di lavorazione; c) qualsiasi altra misura indispensabile all’eradicazione della malattia nel focolaio. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la natura di queste altre misure previste alla lettera c) del presente paragrafo suscettibili di beneficiare dello stesso contributo finanziario della Comunità, nonché i casi di applicazione della lettera a), punto v) del presente paragrafo. 5.   Per la prima volta entro 45 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio di afta epizootica e successivamente in funzione dell’andamento della situazione, il comitato esamina nuovamente la situazione. L’esame verte sulla situazione veterinaria e sulla stima delle spese già sostenute o da sostenere. A seguito di tale esame può essere adottata, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, il quale potrà essere superiore al 60 % previsto al paragrafo 4. Tale decisione stabilisce le spese imputabili e il livello del contributo finanziario della Comunità. Inoltre, al momento dell’adozione di tale decisione, possono essere prese tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato applicherà per garantire il successo dell’azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2 del presente articolo.
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Art. 14 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo