Art. 3

In vigore dal 25 mag 2009
1.   Il presente articolo è applicabile qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti: — peste bovina, — peste dei piccoli ruminanti, — malattia vescicolosa dei suini, — febbre catarrale degli ovini, — malattia di Teschen, — vaiolo degli ovi-caprini, — febbre della valle del Rift, — dermatite nodulare contagiosa, — peste equina africana, — stomatite vescicolosa, — encefalite equina virale venezuelana, — malattia emorragica epizootica dei cervi, — peste suina classica, — peste suina africana, — pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, — necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN), — sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS), — infezione da Bonamia exitiosa, — infezione da Perkinsus marinus, — infezione da Microcytos mackini, — sindrome di Taura nei crostacei, — malattia della testa gialla nei crostacei. 2.   Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione della malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell’azienda dal momento in cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia: — l’abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la loro distruzione, — la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati conformemente al terzo trattino, — la pulizia e la disinfezione dell’azienda e del materiale presente nell’azienda, — la creazione di zone di protezione, — l’applicazione di disposizioni atte a evitare il rischio di propagazione delle infezioni, — la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell’azienda dopo l’abbattimento, — l’indennizzo rapido e adeguato degli allevatori. 3.   Lo Stato membro in questione beneficia altresì della partecipazione finanziaria della Comunità allorché, all’atto del manifestarsi di un focolaio di una delle malattie elencate nel paragrafo 1, due o più Stati membri collaborano strettamente all’attuazione dell’indagine epidemiologica e delle misure di sorveglianza della malattia. Fatte salve le misure previste nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato in causa, la partecipazione finanziaria specifica della Comunità è decisa secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 4.   Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. Non appena possibile, il comitato di cui all’, paragrafo 1, di seguito «comitato», esamina la situazione. Il contributo finanziario specifico della Comunità viene determinato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, fatte salve le misure previste nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato interessate. 5.   Se, a causa dell’evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l’azione di cui al paragrafo 2 e all’, può essere adottata, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 6, primo trattino. Al momento dell’adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell’azione e, in particolare, misure diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 6.   Fatte salve le misure di sostegno dei mercati che devono essere prese nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato, il contributo finanziario della Comunità, ripartito, se del caso, in più quote, dovrebbe ammontare: — al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per il risarcimento dei proprietari per l’abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinfezione, la disinsettizzazione dell’azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati di cui al paragrafo 2, secondo trattino, — nel caso in cui la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 5, al 100 % delle forniture di vaccino e al 50 % delle spese sostenute per l’esecuzione della vaccinazione stessa.
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Art. 3 Decisione (UE) 2009/470 — Testo vigente | Portale Normativo