Art. 5
In vigore dal 25 mag 2009
Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (12), per l’eradicazione delle malattie esotiche degli animali d’acquacoltura di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione, secondo le procedure di cui all’, paragrafi 4, 5 e 6, della presente decisione, purché siano rispettate le misure minime di lotta ed eradicazione stabilite nella sezione 3 del capo V della direttiva 2006/88/CE.
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