Art. 7

In vigore dal 9 lug 2008
La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e a tutte le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera e la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.
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Art. 7 Decisione (UE) 2008/742 — Testo vigente | Portale Normativo