Art. 3
In vigore dal 9 lug 2008
Nell’attuazione del programma comune AAL la struttura specifica di esecuzione concede un contributo finanziario a terzi, in particolare ai partecipanti a progetti selezionati in esito agli inviti a presentare proposte per l’ottenimento di contributi, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della trasparenza, della prevedibilità per i candidati e di una valutazione indipendente. Il contributo finanziario a terzi è concesso in base all’eccellenza scientifica, all’impatto socioeconomico a livello europeo e all’attinenza con gli obiettivi generali del programma comune AAL, conformemente ai principi e alle procedure previste nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:742(1):oj#art-3