Art. 5

In vigore dal 9 lug 2008
Nei casi in cui il programma comune AAL non sia attuato o lo sia in modo non corretto, parziale o tardivo, la Comunità può ridurre, sospendere o interrompere definitivamente il proprio contributo finanziario in funzione dell’effettiva attuazione del programma comune AAL. Alle condizioni stabilite nell’accordo concluso tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nel caso in cui gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera non contribuiscano o contribuiscano solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune AAL, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell’importo effettivo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera per la sua attuazione.
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Art. 5 Decisione (UE) 2008/742 — Testo vigente | Portale Normativo