Art. 10

In vigore dal 9 lug 2008
Ogni paese terzo può partecipare al programma comune AAL nel rispetto dei criteri stabiliti all’, lettere da e) ad h), purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera.
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