Art. 6
In vigore dal 9 lug 2008
Per l’esecuzione del programma comune AAL gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e dell’articolo 38, paragrafo 2 delle modalità di esecuzione.
Storico versioni
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