Art. 11
In vigore dal 9 lug 2008
La Comunità può approvare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e ad eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni relative al suo contributo finanziario con riguardo alla partecipazione al programma comune AAL di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l’attuazione del programma comune AAL, di qualsiasi altro paese.
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