Art. 12
In vigore dal 9 lug 2008
1. Il rapporto annuale relativo al settimo programma quadro presentato al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 173 del trattato comprende in particolare un resoconto sulle attività del programma comune AAL.
2. Due anni dopo l’inizio del programma e in ogni caso entro il 2010, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune AAL. Ove ciò sia ritenuto necessario, dopo la prima valutazione intermedia si possono effettuare altre valutazioni intermedie.
La valutazione intermedia analizza i progressi rispetto agli obiettivi del programma comune AAL stabiliti nell’allegato I e contiene raccomandazioni sul modo migliore di rafforzare l’integrazione, la qualità e l’efficienza dell’attuazione, compresa l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria del programma comune AAL e se il livello dei contributi finanziari degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera sia adeguato, in considerazione della domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. L’esperienza di altri programmi comuni realizzati ai sensi dell’articolo 169 del trattato è altresì tenuta in considerazione.
La Commissione comunica le conclusioni della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di adattamento della presente decisione.
3. Alla fine del 2013 la Commissione effettua una valutazione finale del programma comune AAL. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
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