Art. 8
In vigore dal 9 lug 2008
La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione che sia coerente con gli obblighi generali in materia di resoconto di cui all’, paragrafo 1.
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