Art. 1
In vigore dal 9 lug 2008
1. Per l’attuazione del settimo programma quadro la Comunità fornisce un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo «Ambient Assisted Living (Domotica per categorie deboli)» (il programma comune AAL) avviato congiuntamente dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Irlanda, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Italia, da Cipro, dal Lussemburgo, dall’Ungheria, dai Paesi Bassi, dall’Austria, dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Finlandia, dalla Svezia e dal Regno Unito («gli Stati membri partecipanti») e da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera.
2. Per l’attuazione del programma comune AAL il contributo finanziario della Comunità è limitato a 150 milioni EUR per la durata del settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell’allegato I, che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. Il contributo finanziario della Comunità è erogato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell’Unione europea assegnati al tema Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) del programma specifico «Cooperazione».
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