Art. 2
In vigore dal 9 lug 2008
Il contributo finanziario della Comunità è subordinato:
a)
alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera dell’effettiva istituzione del programma comune AAL descritto nell’allegato I;
b)
alla creazione o alla designazione formale da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, di una struttura specifica di esecuzione con personalità giuridica, incaricata dell’attuazione del programma comune AAL e del percepimento, dell’assegnazione e del controllo del contributo finanziario comunitario gestito in modo centralizzato indiretto nel rispetto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento finanziario e degli articoli 35, 38, paragrafo 2, e articolo 41, delle modalità di esecuzione;
c)
all’istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune AAL, conforme agli orientamenti fissati nell’allegato II, che costituisce parte integrante della presente decisione;
d)
all’efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune AAL descritto nell’allegato I, compresa l’emissione di inviti a presentare proposte per la concessione di contributi finanziari;
e)
all’assunzione dell’impegno, da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, di cofinanziare il programma comune AAL e all’effettivo pagamento del rispettivo contributo finanziario, in particolare al finanziamento, da parte dei partecipanti, dei progetti selezionati in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nell’ambito del programma;
f)
al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca e sviluppo e innovazione (10);
g)
alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità ai principi generali del settimo programma quadro, dell’integrazione delle questioni di genere, dell’uguaglianza di genere e dello sviluppo sostenibile; nonché
h)
all’istituzione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività realizzate nell’ambito del programma comune AAL e all’attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e di sostenere il largo impiego e la diffusione delle conoscenze create.
Storico versioni
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