Art. 19
In vigore dal 19 dic 2007
1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
2. Per ogni Stato che ratifichi la convenzione, l’accetti, l’approvi o vi aderisca successivamente al deposito del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Storico versioni
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