Art. 16
In vigore dal 19 dic 2007
1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’emendamento adottato l’8 luglio 2005, il depositario convoca una conferenza degli Stati parti per esaminare l’applicazione della presente convenzione e valutare l’adeguatezza del preambolo, dei dispositivi e degli allegati alla luce della situazione esistente in quel momento.
2. Successivamente, ad intervalli di almeno cinque anni, la maggioranza degli Stati parti può ottenere la convocazione di ulteriori conferenze con lo stesso obiettivo, presentando al depositario una richiesta in tal senso.
Storico versioni
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