Art. 17
In vigore dal 19 dic 2007
1. In caso di controversia tra due o più Stati parti circa l’interpretazione o l’applicazione della convenzione, tali Stati si consultano al fine di risolvere la controversia stessa mediante negoziato o altro mezzo pacifico accettabile da tutte le parti della controversia.
2. Ogni controversia di tale tipo, che non possa essere risolta come previsto al paragrafo 1, è sottoposta, su richiesta di una delle parti, ad arbitrato o è rinviata per decisione alla Corte internazionale di giustizia. Qualora, entro i sei mesi successivi alla richiesta di arbitrato, le parti della controversia non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato stesso, una delle parti può richiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia o al segretario generale delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto fra le richieste delle parti della controversia, prevale la richiesta fatta al segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Ogni parte può, all’atto della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente convenzione o al momento della sua adesione, dichiarare di non considerarsi vincolata dall’una o dall’altra o da entrambe le procedure di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2. Gli altri Stati parti non sono vincolati dalla procedura di risoluzione di cui al paragrafo 2, nei confronti dello Stato parte che, su di essa, ha formulato la riserva.
4. Ogni parte, che abbia emesso una riserva in conformità al paragrafo 3, può, in qualsiasi momento, revocare detta riserva mediante notifica al depositario.
Storico versioni
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