Art. 18
In vigore dal 19 dic 2007
1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a Vienna, nonché presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 3 marzo 1980 fino alla data della sua entrata in vigore.
2. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione resterà aperta all’adesione di tutti gli Stati.
4.
a)
La presente convenzione è aperta alla firma o all’adesione di organizzazioni internazionali e di organizzazioni regionali aventi carattere di integrazione o di altra natura, purché ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani e possieda la competenza necessaria per la negoziazione, la conclusione e l’applicazione di accordi internazionali nelle materie disciplinate dalla presente convenzione.
b)
Per le questioni di loro competenza, tali organizzazioni, a nome proprio, esercitano i diritti e adempiono agli obblighi attribuiti dalla presente convenzione agli Stati parti.
c)
Nel momento in cui tale organizzazione diventa parte della presente convenzione, fornisce al depositario una dichiarazione indicante quali siano i propri Stati membri, nonché gli articoli della presente convenzione non applicabili nei suoi confronti.
d)
Tale organizzazione non dispone di alcun voto proprio oltre a quelli dei suoi Stati membri.
5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.
Storico versioni
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