Art. 18

In vigore dal 19 dic 2007
1.   La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a Vienna, nonché presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 3 marzo 1980 fino alla data della sua entrata in vigore. 2.   La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3.   Dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione resterà aperta all’adesione di tutti gli Stati. 4. a) La presente convenzione è aperta alla firma o all’adesione di organizzazioni internazionali e di organizzazioni regionali aventi carattere di integrazione o di altra natura, purché ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani e possieda la competenza necessaria per la negoziazione, la conclusione e l’applicazione di accordi internazionali nelle materie disciplinate dalla presente convenzione. b) Per le questioni di loro competenza, tali organizzazioni, a nome proprio, esercitano i diritti e adempiono agli obblighi attribuiti dalla presente convenzione agli Stati parti. c) Nel momento in cui tale organizzazione diventa parte della presente convenzione, fornisce al depositario una dichiarazione indicante quali siano i propri Stati membri, nonché gli articoli della presente convenzione non applicabili nei suoi confronti. d) Tale organizzazione non dispone di alcun voto proprio oltre a quelli dei suoi Stati membri. 5.   Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:99(1):oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo