Art. 23

In vigore dal 19 dic 2007
L’originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che provvederà a trasmetterne copie autenticate a tutti gli Stati.
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Art. 23 Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo