Art. 21

In vigore dal 19 dic 2007
1.   Ogni parte può denunciare la presente convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario. 2.   La denuncia ha effetto 180 giorni dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
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Art. 21 Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo