Art. 22

In vigore dal 19 dic 2007
Il depositario notifica immediatamente a tutti gli Stati: a) ogni firma della presente convenzione; b) ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) ogni riserva o revoca di riserva in conformità all’; d) ogni comunicazione da parte di un’organizzazione in conformità all’, paragrafo 4, lettera c); e) l’entrata in vigore della presente convenzione; f) l’entrata in vigore di ogni emendamento alla presente convenzione; e g) ogni denuncia effettuata in virtù dell’.
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Art. 22 Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo