Art. 22
In vigore dal 19 dic 2007
Il depositario notifica immediatamente a tutti gli Stati:
a)
ogni firma della presente convenzione;
b)
ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c)
ogni riserva o revoca di riserva in conformità all’;
d)
ogni comunicazione da parte di un’organizzazione in conformità all’, paragrafo 4, lettera c);
e)
l’entrata in vigore della presente convenzione;
f)
l’entrata in vigore di ogni emendamento alla presente convenzione; e
g)
ogni denuncia effettuata in virtù dell’.
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