Art. 20

In vigore dal 19 dic 2007
1.   Fatto salvo l’, uno Stato parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. L’emendamento proposto è presentato al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutte le parti. Se la maggioranza degli Stati parti richiede al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario stesso invita tutti gli Stati parti a prendere parte a tale conferenza che può avere inizio non prima di trenta giorni dall’invio delle convocazioni. Il depositario dà immediata comunicazione a tutti gli Stati parti di ogni emendamento adottato durante la conferenza da una maggioranza dei due terzi degli Stati stessi. 2.   L’emendamento entra in vigore per ciascuno Stato parte che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento il trentesimo giorno successivo alla data nella quale i due terzi degli Stati parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario. Successivamente, l’emendamento entra in vigore, per qualunque altro Stato parte, il giorno in cui detto Stato deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.
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Art. 20 Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo