Art. 14

In vigore dal 19 dic 2007
1.   Ogni parte informa il depositario circa le leggi ed i regolamenti emanati in attuazione della presente convenzione. Il depositario comunica periodicamente tali informazioni a tutte le parti. 2.   Lo Stato parte, sul cui territorio viene perseguito il presunto autore di un reato, comunica, per quanto possibile, in primo luogo agli Stati direttamente interessati il risultato finale del procedimento. Inoltre comunica il risultato finale anche al depositario che provvede a comunicarlo a tutti gli Stati. 3.   Allorché il reato riguardi materie nucleari in fase di utilizzazione, stoccaggio o trasporto sul territorio nazionale e sia il presunto autore del reato che le materie nucleari restino all’interno del territorio dello Stato parte in cui il reato è stato commesso, ovvero allorché un reato riguardi un impianto nucleare e il presunto autore del reato resti all’interno del territorio nazionale dello Stato parte in cui il reato è stato commesso, nulla nella presente convenzione può essere interpretato come facente obbligo a detto Stato parte di fornire informazioni sul relativo procedimento penale.
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Art. 14 Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo