Art. 11a
In vigore dal 19 dic 2007
Articolo 11 bis
Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra le parti, nessuno dei reati di cui all’ è considerato un reato politico ovvero associato a un reato politico o ispirato da motivi politici. La richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria presentata per un simile reato non può pertanto essere rifiutata adducendo come unica giustificazione il fatto che si tratti di reato politico ovvero di reato associato a un reato politico o di reato ispirato da motivi politici.
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