Art. 11
In vigore dal 19 dic 2007
1. I reati di cui all’ sono considerati inclusi come reati passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione in vigore tra le parti. Le parti si impegnano ad includere detti reati in qualsiasi futuro trattato di estradizione che dovessero stipulare tra loro.
2. Qualora uno Stato parte, che subordini l’estradizione all’esistenza di un trattato, riceva una richiesta di estradizione da parte di un altro Stato parte con il quale non abbia stipulato alcun trattato in materia, suddetto Stato può considerare la presente convenzione quale base giuridica per la concessione dell’estradizione, relativamente ai reati ivi contemplati. L’estradizione è soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta.
3. Gli Stati parti, che non subordinano l’estradizione all’esistenza di uno specifico trattato in materia, riconoscono tra loro i predetti reati come passibili di estradizione, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta.
4. Ai fini dell’estradizione tra gli Stati parti, ciascun reato è considerato come perpetrato non soltanto nel luogo in cui si è verificato ma anche nel territorio degli Stati parti tenuti ad esercitare la loro giurisdizione in conformità all’, paragrafo 1.
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