Art. 10
In vigore dal 19 dic 2007
Lo Stato parte sul cui territorio si trova l’autore presunto del reato, qualora non intenda procedere all’estradizione del medesimo, sottopone il caso alle proprie autorità competenti ai fini del procedimento giudiziario, secondo le procedure previste dalla propria legislazione, senza alcuna eccezione o ritardo ingiustificato.
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