Art. 5

In vigore dal 19 dic 2007
1.   Le parti designano e si comunicano reciprocamente, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, gli enti di riferimento per questioni concernenti la presente convenzione. 2.   In caso di furto, rapina o di qualsiasi altra forma di acquisizione illecita di materie nucleari, o di minaccia fondata di tali atti, le parti, per quanto possibile e conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, forniscono collaborazione ed aiuto per il recupero e la protezione di tali materie a qualunque Stato ne faccia richiesta. In particolare: a) lo Stato parte adotta le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, riguardo sia il furto, la rapina o altra acquisizione illecita di materie nucleari, sia ogni minaccia fondata di tali atti, nonché per informare, se necessario, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti; b) in tal senso, se necessario, gli Stati parti interessati procedono ad uno scambio di informazioni tra loro o con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di proteggere le materie nucleari minacciate, verificare l’integrità dei contenitori per la spedizione o recuperare le materie nucleari illecitamente prelevate; essi: i) coordinano gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta; ii) si prestano assistenza, qualora venisse richiesta; iii) assicurano la restituzione delle materie nucleari rubate ovvero mancanti in seguito a uno degli atti summenzionati. Le modalità di attuazione di questa cooperazione sono definite dalle parti interessate. 3.   In caso di sabotaggio di materie o impianti nucleari, o di minaccia fondata di tali atti, le parti cooperano in ogni modo possibile, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalità: a) se uno Stato parte è a conoscenza di una minaccia fondata relativa a un atto di sabotaggio di materie o impianti nucleari in un altro Stato, stabilisce quali misure adeguate sarà necessario adottare per informare immediatamente quest’ultimo e, se necessario, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio; b) se si verificano atti di sabotaggio di materie o impianti nucleari all’interno di uno Stato parte e qualora questo ritenga che altri Stati possano essere esposti a un rischio di natura radiologica, lo Stato parte, fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, adotta le misure necessarie per informare immediatamente gli Stati a rischio e, se necessario, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre o limitare il più possibile le conseguenze radiologiche causate dall’atto di sabotaggio stesso; c) se, in virtù delle lettere a), e b), uno Stato parte fa richiesta di assistenza, ogni Stato parte a cui è rivolta tale richiesta stabilisce rapidamente e comunica allo Stato richiedente, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, se è in grado di fornire l’assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni; d) le attività di cooperazione di cui alle lettere a), b), e c), sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. Le modalità di attuazione relative a questa cooperazione sono definite bilateralmente o multilateralmente dagli Stati interessati. 4.   Le parti si coadiuvano e si consultano, se necessario, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere indicazioni relative alla progettazione, alla manutenzione e al miglioramento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale. 5.   Le parti possono, se necessario, consultarsi e coadiuvarsi direttamente o tramite l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere indicazioni relative alla progettazione, alla manutenzione e al miglioramento del proprio sistema di protezione fisica degli impianti nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, stoccaggio e trasporto sul territorio nazionale.
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Art. 5 Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo