Art. 13
In vigore dal 19 dic 2007
1. Le parti si accordano la più completa assistenza giudiziaria possibile in tutti i casi di procedimento penale avente per oggetto i reati di cui all’, compresa la possibilità di fornire gli elementi di prova a loro disposizione necessari al procedimento. In ogni caso la legge applicabile è quella dello Stato che ha ricevuto la richiesta.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, non interferiscono con gli obblighi derivanti da qualunque altro trattato, bilaterale o multilaterale, che disciplina o disciplinerà, totalmente o parzialmente, l’assistenza giudiziaria in materia penale.
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