Art. 11b

In vigore dal 19 dic 2007
Articolo 11 ter Nulla nella presente convenzione obbliga uno Stato parte a dare seguito a una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato ha valido motivo di credere che tale richiesta, per i reati di cui all’, sia stata presentata per perseguire o punire una persona in ragione della razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle opinioni politiche, oppure se ritiene che dare seguito alla richiesta possa pregiudicare la situazione della persona per una di queste ragioni.
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Art. 11b Decisione (UE) 2008/99 — Testo vigente | Portale Normativo