Art. 20
Deroga per il transito
In vigore dal 28 ago 2006
Deroga per il transito
1. In deroga all’, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri della Lettonia, della Lituania e della Polonia riconosciuti a norma della decisione 2001/881/CE (28), di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti, e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;
b)
ogni pagina dei documenti di cui all’ della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata;
c)
sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’ della direttiva 97/78/CE;
d)
l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero d’entrata.
2. Le partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall’, paragrafo 4, o dall’ della direttiva 97/78/CE.
3. L’autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite e i quantitativi dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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