Art. 7
Ulteriori prescrizioni sanitarie per il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi in cui i vaccini utilizzati contro la malattia di Newcastle non sono rispondenti alle norme comunitarie
In vigore dal 28 ago 2006
Ulteriori prescrizioni sanitarie per il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi in cui i vaccini utilizzati contro la malattia di Newcastle non sono rispondenti alle norme comunitarie
1. Qualora i paesi terzi non vietino l’uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri particolari di cui all’allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE, alle importazioni di pollame e pulcini di un giorno da tali paesi si applicano le ulteriori prescrizioni sanitarie di seguito enunciate:
a)
almeno nei 12 mesi precedenti la data di esportazione nella Comunità il pollame e i pulcini di un giorno non sono stati vaccinati con questi vaccini;
b)
non oltre due settimane prima della data di esportazione nella Comunità oppure non oltre due settimane prima della raccolta delle uova nel caso delle uova da cova gli allevamenti sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle:
i)
effettuato presso un laboratorio ufficiale;
ii)
su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento;
iii)
il quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,4;
c)
nelle due settimane di cui alla lettera b) il pollame e i pulcini di un giorno sono stati tenuti in isolamento sotto controllo ufficiale nell’azienda di origine;
d)
nei 60 giorni precedenti la data di esportazione nella Comunità oppure nei 60 giorni precedenti la raccolta delle uova nel caso delle uova da cova il pollame e i pulcini di un giorno non sono stati a contatto con pollame non rispondente alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b).
2. Nel caso di importazioni di pulcini di un giorno da un paese terzo di cui al paragrafo 1, le uova da cova da cui sono nati non sono venute a contatto nell’incubatoio o durante il trasporto con pollame o uova da cova non rispondenti alle prescrizioni di cui alle lettere da a) a d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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