Art. 6

Norme sanitarie e garanzie complementari

In vigore dal 28 ago 2006
Norme sanitarie e garanzie complementari 1.   Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno devono soddisfare i requisiti indicati nel pertinente certificato veterinario compilato utilizzando il modello corrispondente di cui all’allegato I, parte 2, nel rispetto delle condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 della tabella dell’allegato I, parte 1. 2.   Le garanzie complementari per il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno, eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione a norma della legislazione comunitaria, secondo quanto indicato per quello Stato membro nella colonna 5 della tabella dell’allegato I, parte 1, sono riportate nel certificato veterinario utilizzando il modello corrispondente di cui all’allegato I, parte 2.
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