Art. 8

Trasporto del pollame

In vigore dal 28 ago 2006
Trasporto del pollame 1.   Il pollame non viene caricato su mezzi che trasportino altro pollame di qualifica sanitaria inferiore. 2.   Durante il trasporto verso la Comunità, il pollame non attraversa su strada o ferrovia alcun paese terzo o alcuna sua parte da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità di tale pollame, né è scaricato in detti paesi o parti dei medesimi. 3.   Durante il trasporto aereo, il pollame non viene scaricato in un paese terzo o in una sua parte da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità di tale pollame.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:696:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo