Art. 10

Prescrizioni applicabili dopo l’importazione

In vigore dal 28 ago 2006
Prescrizioni applicabili dopo l’importazione 1.   Il pollame riproduttore e da reddito importato diverso dai ratiti e i pulcini di un giorno importati diversi da quelli dei ratiti sono tenuti presso l’azienda/presso le aziende di destinazione dalla data di arrivo: a) per un periodo di almeno sei settimane; oppure b) fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a). Il periodo di cui alla lettera a) può tuttavia essere ridotto a tre settimane, purché il prelievo dei campioni e i test eseguiti conformemente alle procedure di cui all’allegato I, parte 4 (B) abbiano dato risultati favorevoli. 2.   Il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate è tenuto per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o presso l’azienda/presso le aziende in cui esso è stato inviato dopo la schiusa. I pulcini di un giorno eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale indicato al punto 9.2 del modello 2 di certificato sanitario di cui all’allegato IV della direttiva 90/539/CEE e vi restano per almeno tre settimane dalla data della schiusa. 3.   Durante il periodo pertinente di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati, nonché il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate sono tenuti in isolamento in fabbricati adibiti all’allevamento del pollame dove non siano presenti altri allevamenti. Possono tuttavia essere introdotti in altri fabbricati adibiti all’allevamento del pollame in cui siano già presenti pollame riproduttore e da reddito e pulcini di un giorno. In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo volatile importato e nessun capo di pollame può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi. 4.   Le uova da cova importate sono covate in incubatrici e camere di schiusa separate. Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova. In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato. 5.   Entro la data di conclusione del periodo pertinente di cui rispettivamente al paragrafo 1 e 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati sono sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario abilitato e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.
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