Art. 12
Prescrizioni applicabili dopo l’importazione
In vigore dal 28 ago 2006
Prescrizioni applicabili dopo l’importazione
1. I ratiti da riproduzione e da reddito («ratiti») importati e i loro pulcini di un giorno importati sono tenuti presso l’azienda/presso le aziende di destinazione dalla data di arrivo:
a)
per un periodo di almeno sei settimane; oppure
b)
fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a).
2. I ratiti nati dalle uova da cova importate sono tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell’incubatoio o presso l’azienda/presso le aziende in cui sono stati inviati dopo la schiusa.
3. Durante il periodo pertinente di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, i ratiti importati e i ratiti nati dalle uova da cova importate sono tenuti in isolamento in fabbricati dove non sono presenti altri ratiti o altro pollame.
Possono tuttavia essere introdotti in altri fabbricati in cui siano già presenti altri ratiti o altro pollame.
In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo ratite importato e nessun ratite né alcun capo di pollame può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.
4. Le uova da cova importate sono covate in incubatrici e camere di schiusa separate.
Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova.
In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell’ingresso dell’ultimo uovo da cova importato e si applicano le misure previste ai paragrafi 1 e 2.
5. Entro la data di conclusione del periodo pertinente di cui rispettivamente al paragrafo 1 e 2, i ratiti e i loro pulcini di un giorno importati sono sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario abilitato e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.
6. Qualora i ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno e/o i loro allevamenti di origine debbano essere sottoposti a test secondo quanto prescritto dai certificati veterinari di cui all’allegato I della presente decisione, il prelievo dei campioni per i test relativi alla malattia di Newcastle e i test stessi vengono eseguiti conformemente agli allegati I e II della decisione 92/340/CEE della Commissione (27).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:696:oj#art-12