Art. 11

Prescrizioni applicabili alle importazioni

In vigore dal 28 ago 2006
Prescrizioni applicabili alle importazioni 1.   I ratiti da riproduzione e da reddito importati sono identificati mediante collare e/o microchip recanti il codice ISO del paese terzo di origine. I microchip sono conformi alle norme ISO. 2.   Le uova da cova importate di ratiti da riproduzione e da reddito recano una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine. 3.   Ciascuna confezione di uova da cova di cui al paragrafo 2 contiene unicamente uova di ratiti dello stesso paese terzo di origine e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni: a) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal paragrafo 2; b) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova da cova di ratiti; c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. 4.   Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati di ratiti da riproduzione e da reddito contiene unicamente ratiti dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni: a) il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine; b) un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene pulcini di un giorno di ratiti; c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore. 5.   Una volta effettuati i controlli all’importazione, le partite di ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale.
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Prescrizioni applicabili alle importazioni (Art. 11 Decisione (UE) 2006/696) — Testo vigente | Portale Normativo