Art. 11
Prescrizioni applicabili alle importazioni
In vigore dal 28 ago 2006
Prescrizioni applicabili alle importazioni
1. I ratiti da riproduzione e da reddito importati sono identificati mediante collare e/o microchip recanti il codice ISO del paese terzo di origine.
I microchip sono conformi alle norme ISO.
2. Le uova da cova importate di ratiti da riproduzione e da reddito recano una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine.
3. Ciascuna confezione di uova da cova di cui al paragrafo 2 contiene unicamente uova di ratiti dello stesso paese terzo di origine e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:
a)
le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal paragrafo 2;
b)
un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova da cova di ratiti;
c)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.
4. Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati di ratiti da riproduzione e da reddito contiene unicamente ratiti dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:
a)
il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
b)
un’indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene pulcini di un giorno di ratiti;
c)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello speditore.
5. Una volta effettuati i controlli all’importazione, le partite di ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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