Art. 4
Condizioni generali di importazione e transito
In vigore dal 28 ago 2006
Condizioni generali di importazione e transito
1. Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorni importati e in transito nella Comunità devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli da 5 a 14.
2. Il paragrafo 1 non si applica a singole partite di meno di 20 capi di pollame, uova da cova o pulcini di un giorno.
Tali singole partite possono tuttavia essere importate solo dai paesi terzi o da parti dei medesimi da cui queste importazioni sono consentite in quanto sono rispettate le seguenti condizioni:
a)
il paese o parte del medesimo sono inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1, e la colonna 4 della stessa tabella prevede un modello di certificato veterinario per il prodotto interessato;
b)
non vige un divieto di importazione;
c)
tra le condizioni d’importazione figura anche l’obbligo di isolamento o quarantena ad importazione avvenuta. Tale disposizione non si applica alle partite di ratiti e delle relative uova da cova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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