Art. 19
Condizioni per il transito/lo stoccaggio
In vigore dal 28 ago 2006
Condizioni per il transito/lo stoccaggio
Le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti e le uova esenti da organismi patogeni specifici possono transitare o essere immagazzinati nella Comunità solo se:
a)
rispettano le pertinenti condizioni applicabili alle importazioni del prodotto interessato di cui agli o 18;
b)
provengono da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nell’elenco dell’allegato I o II;
c)
sono accompagnati da un certificato veterinario redatto conformemente al modello di cui all’allegato IV.
Storico versioni
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